(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 27 del 24 luglio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 36/1996 1. Alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) le parole: «con l'esclusione della lett. c)» sono sostituite con le parole «con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all'obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facolta' di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)». 2. Al fine di agevolare la realizzazione di quanto previsto dagli articoli 53, comma 3, 62, 75, comma 9, e 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 36/1996 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'Ente competente che mantiene la titolarita' dell'intervento e dei risultati e l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento: a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica; b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione; c) interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse; d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi; e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati; f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati; g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano; h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari. 1-ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono: a) realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 152/2006. 1-quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono: a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del d.lgs. 152/2006; b) provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza; c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente; d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio puo' essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che puo' essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi. 1-quinquies. La Regione e gli Enti territoriali in materia di Protezione Civile possono affidare ai Consorzi di Bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici, e degli eventi calamitosi sia naturali che provocati dall'uomo attinenti alle opere di bonifica. 1-sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell'articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari.». 3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 36/1996 e' abrogato.