(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 27  del
                           24 luglio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 11 della l.r. 36/1996 
 
  1. Alla lettera f), del comma  1,  dell'articolo  11,  della  legge
regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento  funzionale,  riordino  e
norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica)  le  parole:  «con
l'esclusione della lett. c)»  sono  sostituite  con  le  parole  «con
esclusione degli impianti dei Comuni  con  popolazione  superiore  ai
mille abitanti tenuti all'obbligo di aderire alla gestione unica  del
servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino  a  mille
abitanti che non hanno esercitato la facolta' di cui all'articolo  1,
comma 7, della l.r. 9/2011  (Norme  in  materia  di  Servizio  Idrico
Integrato della Regione Abruzzo)». 
  2. Al fine di agevolare la realizzazione di quanto  previsto  dagli
articoli 53, comma 3, 62, 75, comma 9, e 166 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dopo il comma  1
dell'articolo 11 della l.r. 36/1996 sono aggiunti i seguenti commi: 
  «1-bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di  difesa  del  suolo,
possono essere attribuiti i seguenti ulteriori  compiti  e  funzioni,
previa delega su specifico intervento da parte  dell'Ente  competente
che  mantiene  la  titolarita'  dell'intervento  e  dei  risultati  e
l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento: 
    a) interventi  strutturali  di  riqualificazione  e  manutenzione
della rete idraulica e stradale minore e di bonifica; 
    b) interventi di riqualificazione sulla  rete  di  competenza  di
enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di
accordo di programma o convenzione; 
    c) interventi finalizzati a prevenire  l'insorgere  di  emergenze
idrauliche  e  idrogeologiche,  anche   con   la   promozione   della
valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali
delle cave dismesse; 
    d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e  canali
ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle
frane sulle sponde degli stessi; 
    e) lavori di manutenzione del reticolo  idraulico  a  difesa  dei
centri abitati; 
    f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle  piene,
quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad  esclusione  di
quelli privati; 
    g) lavori  di  adeguamento  delle  infrastrutture  idrauliche  al
territorio urbano; 
    h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari. 
  1-ter. In materia di affidamento in concessione di opere  pubbliche
inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono: 
    a) realizzare in concessione per lo Stato,  la  Regione  o  altri
Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi  oneri
da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione  e
la  manutenzione  di  opere  pubbliche  di  propria  competenza,  ivi
compresa la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  manutenzione  degli
interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e  nei  programmi
di intervento di cui al d.lgs. 152/2006. 
  1-quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono: 
    a)  anche  attraverso  appositi  accordi  di  programma  con   le
competenti autorita', concorrere  alla  realizzazione  di  azioni  di
salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche  al  fine
della utilizzazione irrigua e plurima, della  rinaturalizzazione  dei
corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del
d.lgs. 152/2006; 
    b) provvedere, direttamente o su  incarico  di  Enti  pubblici  o
privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per
il  trattamento  delle  acque  di  scarico  o  di  reflui  di   altra
provenienza; 
    c) realizzare interventi di  bonifica  e  di  recupero  dei  siti
inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti  competenti,  nel
rispetto della normativa vigente; 
    d) effettuare  interventi  di  rimozione  ed  eventuale  avvio  a
recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio
e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti  su
tali aree incustodite. Tale  servizio  puo'  essere  svolto  solo  su
richiesta dei Comuni  territorialmente  competenti,  i  quali  devono
indicare il luogo di smaltimento di detti  rifiuti  che  puo'  essere
eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e  senza
oneri a carico di questi. 
  1-quinquies. La Regione e  gli  Enti  territoriali  in  materia  di
Protezione  Civile  possono  affidare  ai  Consorzi  di  Bonifica  la
realizzazione di  interventi  urgenti  ed  indifferibili  diretti  al
contenimento dei rischi idrogeologici e  idraulici,  e  degli  eventi
calamitosi sia naturali che provocati dall'uomo attinenti alle  opere
di bonifica. 
  1-sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell'articolo
140 del regio decreto  8  maggio  1904,  n.  368  (Regolamento  sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari  dei
fondi  o  fittuari  dei  terreni  compresi  nel  perimetro   di   una
bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante  lungo  i
canali di bonifica demaniali, non  muniti  di  argini,  una  zona  di
terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire  la
manutenzione dei canali medesimi e  per  il  deposito  dei  materiali
provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico  dei
proprietari o fittuari.». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 11 della  legge  regionale  36/1996  e'
abrogato.